STATO CIVILE - DENUNCIA DI NASCITA anagrafe

 

RESPONSABILE

DirigenteIng. Giorgia Nebbia
Responsabile: dott. Marco Cellino

TELEFONO
0185/478344 – 340

INDIRIZZO
piazza della Repubblica 44

EMAIL
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DENUNCIA DI NASCITA

La nascita di un bambino può essere registrata:
- presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto. L'atto viene, poi, inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.
- oppure presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, ci si può rivolgere indifferentemente al Comune di residenza del padre o della madre), entro 10 giorni dalla data del parto;
- o ancora presso il Comune in cui é situato il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 10 giorni dalla data del parto.

Nel caso, ormai infrequente, di parto in abitazione privata, la nascita va registrata esclusivamente presso il Comune in cui é avvenuta, entro 10 giorni dalla data del parto.

Se il termine utile per dichiarare la nascita cade in un giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.
Per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
I cittadini stranieri che non sanno scrivere/leggere in italiano devono essere accompagnati da un interprete maggiorenne, munito di documento di identità valido.


REQUISITI

Occorre rivolgersi all'Ufficio Stato Civile, portando con sé un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria.

All'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sestri Levante possono essere presentate denunce di nascita di bambini nati in Sestri Levante oppure nati in altro Comune, purché uno dei genitori sia residente in Sestri Levante.
Qualora la denuncia non sia resa entro 10 giorni dalla data del parto, occorre giustificare, anche verbalmente, il ritardo. L'atto di nascita viene registrato nella parte I serie B dei registri di nascita (anziché nella parte I serie A, come per le nascite dichiarate nel termine prescritto) e viene inviata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova


COSTI E TEMPI

Nessuno – Immediato

COGNOME E PRENOME CITTADINI ITALIANI 
Secondo l'ordinamento italiano va attribuito al minore il cognome del padre. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, tuttavia, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno.
L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.
Il prenome deve avere le seguenti caratteristiche:
• non può essere costituito da più di tre elementi;
• non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
• non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso;
• non può essere un cognome non corrispondente al sesso del minore.
Nell'ipotesi in cui i genitori intendano imporre un prenome in violazione delle suddette indicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve avvertirli del divieto. Qualora essi persistano nella loro determinazione, verrà comunque formato l'atto di nascita, ma successivamente comunicato l'accaduto al Procuratore della Repubblica per il giudizio di rettificazione (art.95 dpr 396/2000).
Cognome e prenome in caso di cittadini stranieri
Se i genitori sono entrambi stranieri, al momento della dichiarazione di nascita indicano la cittadinanza del minore e possono decidere quale nome e cognome attribuire al proprio figlio, in base alla normativa del Paese di origine. L'ufficiale di Stato Civile prende atto di quanto indicato dai genitori. Nel caso in cui successivamente i genitori si rendessero conto di aver attribuito delle generalità non accettate dall'ordinamento di appartenenza, possono presentare una dichiarazione rilasciata dal Consolato del proprio Paese in Italia, tradotta e legalizzata in Prefettura, in cui compaiono le corrette generalità. L'Ufficiale di Stato Civile correggerà di conseguenza l'atto di nascita del minore.