ANAGRAFE - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE anagrafe

 

RESPONSABILE

Dirigente: Ing. Giorgia Nebbia
Responsabile: dott. Marco Cellino

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piazza della Repubblica 44

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

 Di norma la formazione di un atto notorio è di competenza esclusiva del notaio, rientrando questo nella categoria degli atti pubblici. Tuttavia, in alcuni casi la legge affida al cittadino l’onere di affermare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Si tratta appunto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il cittadino si assume, pertanto, la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde personalmente, in caso di dichiarazione falsa e mendace, come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000.

Nello specifico, questa dichiarazione può riguardare situazioni, fatti, qualità personali, di diretta conoscenza del soggetto dichiarante.

Non rientrano nelle dichiarazioni sostitutive:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni di impegno
  • Accettazioni o rinunce di incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal Codice Civile

 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non deve essere autenticata. Pertanto é sufficiente sottoscrivere l'istanza davanti al dipendente incaricato di riceverla oppure inviarla per posta, fax o tramite terza persona allegando una fotocopia del documento di identità valido del dichiarante (carta di identità; patente di guida, passaporto, libretto di porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da pubbliche amministrazioni a loro dipendenti, libretti di pensione, patente nautica, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici), salvo che:
- sia presentata a soggetti privati che non consentono all'uso dell'autocertificazione;
- sia finalizzata alla riscossione da parte di soggetti diversi dall'interessato di benefici economici (pensioni, contributi etc).

 

La dichiarazione può essere resa anche da non residenti, purché maggiorenni, e dagli stranieri cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea, alle stesse condizioni degli italiani.


I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia, possono rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché essa riguardi stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.


Per i minori, la dichiarazione va sottoscritta dal genitore esercente la potestà o dal tutore; per gli interdetti, dal tutore; per gli inabilitati e per i minori emancipati, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
La dichiarazione di chi non può firmare é raccolta dal dipendente incaricato previo accertamento dell'identità del dichiarante.

 

VALIDITA'
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha valore finché non subiscono modificazioni gli stati, fatti e qualità personali che ne sono oggetto, fatta eccezione per le dichiarazioni antimafia, che a norma del Decreto Legislativo n. 490/1994, hanno validità di sei mesi.

 

COSTI
Nei casi in cui la dichiarazione sostitutiva debba essere autenticata, deve essere rilasciata in bollo (con marca da bollo di € 16) o in carta semplice a seconda dell'uso per le quali vengono richieste ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modificazioni. Non sono previsti diritti di segreteria.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Leggi e regolamenti
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- artt. 3-5, 37-38, 47-49 del D.P.R. n. 445/2000.

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

È la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione con cui un cittadino attesta alcune informazioni che sono già presenti nei registri delle Pubbliche Amministrazioni (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, ecc.). Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. a) data e luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
    i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
    o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
    p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualità di studente;
    u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
    z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
    aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
    cc) qualità di vivenza a carico;
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.

Le dichiarazioni possono essere anche cumulative, riguardanti cioé più dati, e storiche, cioé riferite ai dati risultanti ad un momento anteriore a quello della dichiarazione.
Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la decadenza dai benefici acquisiti attraverso di esse.
L'autocertificazione non può essere utilizzata per atti da presentare all'autorità giudiziaria nel corso di procedimenti giurisdizionali.  

 

VALIDITA'

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:

  • per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
  • per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).

La sottoscrizione della dichiarazione non deve essere autenticata, sia che l'interessato la trasmetta per posta o fax sia che la consegni personalmente.

 

COSTI:

Nessuno.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").

P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa "

Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".

Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".