ANAGRAFE - ISCRIZIONI ANAGRAFICHE anagrafe

 

RESPONSABILE

Dirigente: Ing. Giorgia Nebbia
Responsabile: dott. Marco Cellino

TELEFONO
0185 478344

INDIRIZZO
piazza della Repubblica 44

EMAIL
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

 ISCRIZIONI ANAGRAFICHE – CAMBIO DI ABITAZIONE

COME SI RICHIEDE

L'iscrizione anagrafica ed il cambio di abitazione all’interno del comune si richiedono mediante la compilazione dell'apposito modulo conforme a quello predisposto dal Ministero dell'Interno, sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica od il cambio di abitazione e deve essere accompagnato da copia fotostatica o scansionata del documento di riconoscimento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza insieme al dichiarante, oltre che dalla copia della patente di guida e della carta di circolazione dei veicoli di tutti i componenti della famiglia che ne sono in possesso. In caso di convivenza (convento, convitto, caserma) la dichiarazione può essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza).

Il modulo potrà essere consegnato al Comune di Sestri Levante scegliendo una delle seguenti modalità:

  • direttamente all'ufficio anagrafe (previo appuntamento)
  • via fax al numero 0185 478338
  • via PEC - posta elettronica certificata riportante come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • via email riportando come oggetto "Cambio di Abitazione/Residenza" con domanda compilata, firmata su carta e scansionata, allegata insieme alla scansione della carta d'identità o con domanda compilata e firmata digitalmente all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

In caso di incompleta compilazione, mancata sottoscrizione o mancanza delle copie dei documenti di riconoscimento, la dichiarazione di residenza sarà considerata irricevibile.

MINORI

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. In caso di iscrizione anagrafica o cambio di abitazione all’interno del comune di un minore insieme ad uno solo dei genitori, l'altro genitore dovrà essere informato del trasferimento. Al tal fine si richiede di allegare al modulo di residenza anche la dichiarazione di assenso sottoscritta dal genitore che non si trasferisce insieme al minore.

TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il richiedente l'iscrizione anagrafica deve obbligatoriamente compilare la quarta facciata del modulo, indicando il titolo di occupazione dell'alloggio (proprietà o altro diritto reale, comodato, locazione, ecc). Si consiglia di allegare copia di tale titolo, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Titolo di occupazione

 Documentazione

Proprietà

- indicare dati catastali negli appositi spazi del modulo (pag. 4)

oppure

- atto notarile in originale o copia autenticata

Locatario con contratto registrato

- indicare gli estremi della registrazione negli appositi spazi del modulo (pag. 4)

oppure

- contratto di locazione in originale o copia autenticata più estremi della registrazione

Famigliare del proprietario o del locatario

- indicazione delle generalità del familiare nel contratto di locazione

oppure

- dichiarazione di assenso del proprietario (vedi modulo)

Usufruttuario

- indicatore gli estremi del titolo costitutivo dell'apposito spazio del modello (pag. 4)

oppure

- titolo costitutivo dell'usufrutto (atto notarile) in originale o copia autenticata con estremi della registrazione

Comodatario con atto registrato

- indicare gli estremi della registrazione negli appositi spazi del modulo (pag. 4)

oppure

- titolo costitutivo del comodato d'uso in originale o copia autenticata con estremi della registrazione

Altro titolo di occupazione dell'alloggio

dichiarazione di assenso del proprietario (vedi modulo)

In mancanza del titolo di possesso sull'alloggio la pratica è irricevibile dall'Ufficio in quanto priva di un "titolo valido all'occupazione dell'immobile".

 

AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DELLA PATENTE DI GUIDA

A seguito dell'iscrizione anagrafica e del cambio di abitazione all’interno del comune al cittadino viene rilasciata una ricevuta provvisoria da conservare con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo. Entro 180 giorni dal cambio di residenza, il cittadino riceverà un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare.

Dal 2 febbraio 2013 la patente di guida non viene più aggiornata con il tagliando adesivo; l'aggiornamento della residenza viene effettuato solo negli archivi informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura del Comune di Sestri Levante.

Per ricevere notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione, è possibile contattare il numero verde 800-232323 oppure consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it.

 

ITER DELLA PROCEDURA

Entro 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'ufficio provvede alla registrazione della variazione, con decorrenza dalla data di presentazione. Dal momento della registrazione, il cittadino può richiedere i certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in posso dell'ufficio.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio procede alla verifica dell'effettiva dimora abituale all'indirizzo dichiarato, avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale.

Qualora, trascorsi i 45 giorni, non vengano comunicati all'interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l'iscrizione ed il cambio di abitazione si intenderanno confermati e il procedimento concluso.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, l'ufficiale d'anagrafe invierà all'interessato apposita comunicazione ex art. 10-bis della Legge 241/1990 ed entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato avrà il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione di preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonchè il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' inoltre prevista una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti oltre al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

 

CITTADINI STRANIERI

In aggiunta a quanto sopra indicato, il cittadino di Stato NON appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'Allegato A).

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare anche la documentazione indicata nell'Allegato B).

La mancanza di tale documentazione rende la dichiarazione di residenza irricevibile.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente

Legge n. 1228/1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione

Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 art. 5 "Lotta all'occupazione abusiva di immobili"

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero