IMPOSTA DI SOGGIORNOufficio tributi

 

SETTORE DI RIFERIMENTO: 

RESPONSABILE

Dirigente: dott.ssa Laura Simonetti
Responsabile di riferimento ufficio: Fresa Tiziana - Fabrizio Varacchi

ORARI
Via telefono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
Per particolari casistiche è possibile concordare un appuntamento in ufficio.

TELEFONO
0185 478233 - 232

INDIRIZZO
Piazza Matteotti 3

EMAIL
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IMPOSTA DI SOGGIORNO ON-LINE



TARIFFE VIGENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA € PERSONA/GIORNO
Hotel 5* 4,00
Hotel 4* 3,00
Hotel 3* 2,00
Hotel 2* 1,00
Hotel 1* 1,00
alberghi diffusi 1,00
locande 1,00
case per ferie 1,00
affittacamere 2,00
appartamenti per vacanza 2,00
appartamenti ammobiliati ad uso turistico 2,00
b&b 2,00
agriturismo 2,00
campeggi/parchi per vacanza 1,00
piazzole stanziali in campeggi/parchi per vacanza  30,00 € (forfettaria x anno) *

ATTENZIONE: dal 2024 per tutte le strutture sono imponibili un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.


Per maggiori informazioni visitare il portale dedicato alle strutture ricettive per la gestione di tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’imposta, con la normativa di settore e la modulistica necessaria.


Il periodo di applicazione è compreso dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno e la data ultima di checkout è il 1 novembre.


La dichiarazione ed il versamento dell’imposta hanno scadenza mensile. **


ESENZIONI


a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) I figli minorenni, dal terzo in poi, se soggiornano con i propri genitori. Ai fini del conteggio del numero di figli minorenni rientrano anche i bambini che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età e che godono già dell’esenzione;
c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della città, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c bis) I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
c ter) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;
e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
f) Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
g) Autisti (esenzione riservata a n.1 autista per ogni pullman turistico) ed accompagnatori di gruppi turistici (esenzione riservata a n.1 accompagnatore di gruppi turistici ogni 25 partecipanti);
h) I soggetti residenti nel Comune di Sestri Levante.

L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal gestore della struttura, secondo un fac simile messo a disposizione dal Comune.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE


* La tariffa forfettaria annua per le piazzuole nei campeggi e parchi vacanza copre i pernottamenti dei soli titolari diretti delle piazzuole medesime ma non elimina l’obbligo di pagamento dell’imposta per i loro ospiti temporanei, nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva richieda un corrispettivo per il loro pernottamento;
** La mancata presentazione della dichiarazione mensile entro i termini di cui all’art.6, comma 3 del Regolamento si considera equivalente alla dichiarazione di zero pernottamenti e non determina quindi l’applicazione della sanzione per “omessa dichiarazione” prevista all’art.9, comma 3 del Regolamento; nel caso in cui risultino successivamente provate presenze nel mese di riferimento, viene applicata la sanzione prevista dalla medesima norma per la fattispecie di “infedele dichiarazione”.

LINK 
Sito web Regione Liguria