Sostegno alla genitorialitàservizi sociali

 

SETTORE DI RIFERIMENTO: 

RESPONSABILE

Dirigente: dott.ssa Giulia Spelta
Responsabile tecnico: dott.ssa Maria Diletta Demartini
Responsabile finanziario amministrativo: dott.ssa Maria Grazia Debenedetti

ORARI

TELEFONO
Marcella Decrescenzo:
0185 478308 (scuola e nidi)
Chiara Ruffolo: 0185 478310
Marianna Serpi: 0185 478309 

INDIRIZZO
Piazza della Repubblica 44

EMAIL
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Sostegno alla genitorialità - Attivà

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

DESCRIZIONE

Adottare significa scegliere di essere pienamente padri e madri di un figlio che non è nato in famiglia, portatore di una propria storia dolorosa, che chiede di essere pienamente riconosciuto e accompagnato nella vita come figlio da adulti che, pur non dimentichi del suo passato, siano capaci di uno sguardo fiducioso sulle sue possibilità di realizzarsi umanamente. L’esperienza dell’adozione chiede pertanto alle famiglie di approfondire la ricerca di un significato positivo del vivere che possa essere comunicato ad altri. Adottare non è una risposta “tecnica” alla sterilità. Essere genitori adottivi significa essere adulti aperti a una diversa fecondità. Famiglie per l’Accoglienza propone corsi di introduzione al cammino adottivo e incontri stabili di accompagnamento delle famiglie adottive nel periodo dell’attesa e nel periodo post-adottivo.

DESTINATARI

Coppia già sposata che abbia la volontà di prendersi la responsabilità dell’adozione e che sia in grado di mantenere il figlio/a adottato.

COME SI ACCEDE

Compilando la domanda e consegnandola direttamente al protocollo o tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Alla ricezione della domanda da parte degli uffici segue la valutazione da parte dell’assistente sociale che effettua anche una visita domiciliare di conoscenza del contesto abitativo e della persona che richiede il servizio.

Per ulteriori informazioni:

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO

Il servizio può essere richiesto in qualunque periodo dell’anno.

DOCUMENTI RICHIESTI

Isee

NORMATIVA

Legge n.184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, così come modificata dalla Legge n.476/98 e dalla Legge n.149/2001.

Delibera giunta regionale n. 535 del 27 marzo 2015

AFFIDO FAMILIARE

DESCRIZIONE

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nel prendersi cura di un bambino o di un ragazzo accogliendolo nella propria vita, ogni giorno o in alcuni momenti, in un periodo più o meno lungo in cui la famiglia di origine, che si trova ad affrontare un periodo difficile, seguirà un proprio percorso di sostegno.
Il percorso di affidamento è definito in un progetto con i servizi e può strutturarsi secondo tipologie diverse (consensuale / giudiziario, d'emergenza, a favore di bambini piccoli o di adolescenti, residenziale o essere di appoggio in alcuni momenti della settimana o della giornata).

COME SI ACCEDE

Le persone interessate ad approfondire la disponibilità all'affido familiare saranno invitate ad un percorso costituito da alcuni colloqui con un assistente sociale e uno psicologo della Asl, volti alla conoscenza e alla riflessione condivisa delle motivazioni e delle disponibilità degli affidatari. Possono rendersi disponibili persone singole o coppie, giovani o anziani, con o senza figli, non è necessario essere coniugati. Per ulteriori informazioni contattare le assistenti sociali o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

ASSEGNO DI MATERNITA’

DESCRIZIONE

É un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

DESTINATARI

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    - carta di soggiorno;
    - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi e i patrimoni posseduti dal nucleo famigliare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

COME SI ACCEDE

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Per ulteriori informazioni: Inps - Assegno di maternità dei Comuni

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO

Il servizio può essere richiesto in qualunque periodo dell’anno.

TEMPI DI EROGAZIONE

Dal ricevimento della domanda, salvo presenza di lista di attesa il servizio viene erogato in  una settimana. In casi di urgenza l’attivazione può avvenire in 48 ore.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • Dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione (diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza);
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

ASSEGNO PER I NUCLEI NUMEROSI

DESCRIZIONE

É una misura a sostegno delle famiglie con almeno tre figli minori e patrimoni e redditi limitati che consiste in un assegno concesso dal Comune ma pagato dall’INPS.

DESTINATARI

Cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
É necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. É necessario avere un valore ISEE non superiore alla soglia determinata ogni anno dalla legge.

COME SI ACCEDE

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente. Per ulteriori informazioni: Inps - Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2021 va richiesto entro il 31 gennaio 2022).

TEMPI DI EROGAZIONE

L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

DOCUMENTI RICHIESTI

Isee

ASSEGNO UNICO

DESCRIZIONE

È una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura è finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità.

DESTINATARI 

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di Isee (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE) a:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF;
  • beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Nota bene: i beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

COME SI ACCEDE

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio fino al 31° dicembre.

TEMPI DI EROGAZIONE

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre l’assegno temporaneo viene riconosciuto dal mese di luglio. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • Isee
  • Dsu