Descrizione
RETTIFICA ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 06 MARZO 2024, CONVOCATA CON NOTA PROT. 9445 DEL 01 MARZO 2024. STRALCIO DEL PUNTO N.10 DELL’ODG.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il vigente Regolamento di disciplina dei lavori del Civico consesso - al quale fa espresso rinvio l’art. 25, comma 4 dello Statuto comunale - contiene una disciplina molto scarna sulle “Mozioni”, come si evince inequivocabilmente dal testo dei suoi artt. 48 e 49;
CONSTATATO che dal combinato disposto degli artt. 22, comma 4 dello Statuto comunale e 7, comma 2 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori del Consiglio comunale è di tutta evidenza che la definizione dell’ODG della seduta consiliare sia di competenza esclusiva del Presidente del Consiglio comunale;
CONSIDERATO che l’art. 22 del vigente Regolamento Consiliare - dopo aver chiarito al comma 1, che “La disciplina delle sedute è riservata al Presidente del consiglio che la esercita a norma di legge, di statuto e di regolamento” - stabilisce al successivo comma 2 che il Presidente del Consiglio “… precisa i termini delle questioni su cui si deve discutere e votare …”;
CHIARITO che dal tenore dei succitati commi 1 e 2 dell’art. 22 - letti in combinato disposto con l’art. 61 dello stesso Regolamento comunale - rientra nei poteri del Presidente del Consiglio aggiornare/rettificare/integrare motivatamente l’ODG della singola seduta consiliare;
CONSTATATO che nel momento in cui viene firmata la presente nota di rettifica dell’ODG in oggetto rimangono ancora oltre 24 ore dall’inizio della seduta consiliare del 06 Marzo 2024, convocata dallo scrivente giusta Nota Prot. 9445 del 01.03.2024 per le ore 20:30;
VISTO l’art. 19, comma 1 del vigente Statuto comunale ai sensi del quale “Il Comune … assume ogni iniziativa adeguata ad assicurare la massima semplicità, trasparenza e celerità dei procedimenti di propria competenza”;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
COMUNICA
che l’Ordine del giorno della seduta consiliare del 06 Marzo 2024, Prot. 9445/2024, viene rettificato, provvedendo allo stralcio definitivo, dal suo complesso elenco, dell’argomento inserito al punto n. 10, recante “Mozione del Gruppo Consiliare "Progresso per Sestri - Sestri un passo avanti" ad oggetto "Finanziamento iniziativa di solidarietà La Luce di un Gesto”.
Con la succitata Mozione - acquisita al protocollo comunale il 22.02.2024 al n. 7678 - i Consiglieri del Gruppo “ Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” hanno chiesto testualmente che il Sindaco e la Giunta comunale - avuto riguardo all’iniziativa “La Luce di un Gesto” - si impegnassero : “… a ripristinare il contributo del 10% a carico delle indennità di Sindaco, Giunta comunale e Presidente del consiglio comunale.”.
La presente rettifica e l’effetto che ne scaturisce si presentano come necessari, avuto riguardo ad una pluralità di criticità di natura contabile e tecnica, che inficiano, di fatto, la Mozione stessa così come formulata dai Consiglieri firmatari.
Soltanto a seguito del confronto avuto con il Segretario Generale - rientrato in servizio nella giornata di ieri, dopo una breve assenza - è stato possibile per questo Presidente avere concreta coscienza di tali criticità; che vengono di seguito descritte.
Rispetto alle criticità di natura contabile - che porrebbe l’attuazione in concreto della Mozione Prot. 7678/24 - va rilevato che la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, con la recentissima Deliberazione 21.12.2023, n. 312 ha ribadito testualmente che : “… è preclusa al Sindaco la possibilità di mutare la destinazione della propria indennità di funzione, potendo egli solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. Infatti, l’eventuale rinuncia abdicativa alla predetta indennità produce effetti che rimangono circoscritti nella sfera giuridica del Sindaco stesso e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n. 177/2023).”.
Analoga conclusione può essere estesa anche al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio comunale, stante la ratio sottesa all’indennità di funzione; che è quella di promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’Amministratore locale al perseguimento degli interessi della collettività; consentendogli di percepire delle somme che consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
Con la richiamata Deliberazione n. 312/2023, il Giudice campano in sede consultiva - allineandosi all’orientamento già espresso in passato da altre Sezioni regionali della Corte dei conti - ha ricordato che “l’indennità di fine mandato prevista a favore degli amministratori locali non integra una remunerazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella percepita nel corso del mandato, ma una sorta di indennità differita, che presenta affinità con il trattamento di fine rapporto”, con la conseguenza che, in ipotesi di rinuncia o decurtazione parziale dell’indennità di funzione, deve essere proporzionalmente ridotta la componente indennitaria di fine mandato. In tal senso, si è espressa anche la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, con la Deliberazione n. 2/2023.
Rispetto alle criticità di natura tecnica, che inficiano il testo della Mozione Prot. 7678/24, va rilevato che, a normativa vigente esiste solo la “facoltà” per il singolo Amministratore locale di rinunciare in toto o parzialmente all’indennità di funzione: si tratta, infatti, di un beneficio economico non assimilabile a redditi di lavoro e, quindi, non soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 c.c.. L’esercizio di tale “facoltà” è , però, rimesso dall’Ordinamento giuridico all’autonomia decisionale del singolo titolare e non può, pertanto, essere imposto a quest’ultimo da soggetti terzi nel “quantum” e nella “individuazione del beneficiario”; come, invece, erroneamente formalizzato dai Consiglieri comunali firmatari della succitata Mozione prot.n.7678/2024.
In aggiunta a quanto sopra rilevato va ricordato che, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del T.U.E.L., il “… cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali …” ha diritto a fruire di una indennità “… nei modi e nei limiti previsti dalla legge. …” e non dallo stesso Consiglio comunale.
Tale conclusione trova inequivocabile conferma nell’art. 82 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che al comma 11 precisa che solo per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali - e non anche per le indennità di funzione di Sindaco, Vice sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio - è il Regolamento di disciplina dei lavori della seduta consiliare che “… ne stabilisce termini e modalità. …”.
La presente –che non incide sulla data, sull’orario e sul luogo della convocazione della prossima seduta consiliare - viene pubblicata in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Sestri Levante oltre ad essere trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e alla Prefettura UTG territorialmente competente al pari della precedente nota prot. 9445/2024.
Il Presidente del Consiglio comunale Gian Paolo Benedetti