DESCRIZIONE

È una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura è finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità.

DESTINATARI 

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di Isee (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE) a:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF;
  • beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Nota bene: i beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

COME SI ACCEDE

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio fino al 31° dicembre.

TEMPI DI EROGAZIONE

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre l’assegno temporaneo viene riconosciuto dal mese di luglio. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • Isee
  • Dsu