IMPOSTA DI SOGGIORNO
SETTORE DI RIFERIMENTO:
RESPONSABILE
Dirigente: dott.ssa Laura Fasano
Responsabile di riferimento ufficio: dott.ssa Giulia Lavagnino
ORARI
Via telefono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
Per particolari casistiche è possibile concordare un appuntamenti in ufficio.
TELEFONO
0185 478233 - 235
INDIRIZZO
Piazza Matteotti 3
EMAIL
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TARIFFE VIGENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO
TIPOLOGIA | € PERSONA/GIORNO |
Hotel 5* | 2,50 |
Hotel 4* | 2,00 |
Hotel 3* | 1,50 |
Hotel 2* | 1,00 |
Hotel 1* | 1,00 |
alberghi diffusi | 1,00 |
locande | 1,00 |
case per ferie | 1,00 |
affittacamere | 1,00 |
appartamenti per vacanza | 1,00 |
appartamenti ammobiliati ad uso turistico | 1,00 |
b&b | 1,00 |
agriturismo | 1,00 |
campeggi/parchi per vacanza | 0,50 |
piazzole stanziali in campeggi/parchi per vacanza | 15.00 € (forfettaria x anno) * |
ATTENZIONE: dal 2021 il calcolo delle notti imponibili deve essere eseguito considerando quanto segue:
- gli appartamenti per vacanza e di appartamenti ammobiliati a uso turistico:
- dal 01/03/2021 al 19/05/2021, a seguito di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 03/03/2021, per soggiorni da 1 a 20 pernottamenti sono imponibili un massimo di 10 notti, mentre per soggiorni da 21 a 120 pernottamenti sono imponibili 7 notti, oltre i 120 pernottamenti si è esentati;
- dal 20/05/2021, a seguito dell’introduzione della LEGGE REGIONALE 8 del 3 maggio 2021, che classifica come appartamenti ad uso turistico solo le unità di civile abitazione date in locazione a turisti per periodi brevi aventi durata non superiore a 30 giorni, per soggiorni fino a 20 pernottamenti sono imponibili un massimo di 10 notti, da 21 a 30 pernottamenti sono imponibili 7 notti.
- per tutte le altre strutture, sono imponibili un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Per maggiori informazioni visitare il portale dedicato alle strutture ricettive per la gestione di tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’imposta, con la normativa di settore e la modulistica necessaria.
Il periodo di applicazione è compreso dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno e la data ultima di checkout è il 1 novembre.
La dichiarazione ed il versamento dell’imposta hanno scadenza mensile. **
ESENZIONI
a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) I malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Città Metropolitana di Genova
c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie della Città Metropolitana di Genova, in ragione di due accompagnatori per paziente;
d) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa; (1)
f) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
g) Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della protezione civile e delle pubbliche assistenze che pernottano per esclusive esigenze di servizio; (2)
h) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
i) Gli ospiti del Comune di Sestri Levante (3)
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
* La tariffa forfettaria annua per le piazzuole nei campeggi e parchi vacanza copre i pernottamenti dei soli titolari diretti delle piazzuole medesime ma non elimina l’obbligo di pagamento dell’imposta per i loro ospiti temporanei, nei casi in cui il gestore della struttura ricettiva richieda un corrispettivo per il loro pernottamento;
** La mancata presentazione della dichiarazione mensile entro i termini di cui all’art.6, comma 3 del Regolamento si considera equivalente alla dichiarazione di zero pernottamenti e non determina quindi l’applicazione della sanzione per “omessa dichiarazione” prevista all’art.9, comma 3 del Regolamento; nel caso in cui risultino successivamente provate presenze nel mese di riferimento, viene applicata la sanzione prevista dalla medesima norma per la fattispecie di “infedele dichiarazione”.
*** Nel caso di appartamento turistico locato con contratto di durata superiore a trenta giorni o comunque registrato (e quindi esonerato da notifica all’Autorità di pubblica sicurezza ex art.109 TULPS), il proprietario che non sia in condizione di conoscere il numero effettivo delle presenze che si realizzeranno nel periodo di locazione può validamente inserire nella dichiarazione d’imposta un numero corrispondente a quello dei posti-letto dell’appartamento, così come risultante dalla comunicazione effettuata alla Regione ai sensi dell’art.53, comma 7 L.R. 32/2014).
(1) Si considerano equivalenti ai dipendenti della struttura ricettiva i titolari e dipendenti di ditte fornitrici ospitati nella struttura per ragioni di lavoro;
(2) Si considerano compresi anche i lavoratori del settore del trasporto pubblico che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
(3) Si considerano “ospiti del Comune” tutti coloro che siano ospitati a titolo gratuito dalle strutture ricettive in funzione di eventi organizzati o sostenuti finanziariamente dall’Amministrazione Comunale;
LINK
Sito web Regione Liguria